1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunita' o dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessita' di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita':
- a)un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito;
- b)o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci, - la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate, - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci;
- c)oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
