1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. 2. Oltre ad assumere determinate responsabilita' per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione. 3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto. 4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica. 5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilita' finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione. 6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel piu' breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue:

  • a)adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio;
  • b)modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione;
  • c)storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi;
  • d)cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da ragioni tecniche o economiche;
  • e)applicazione o remissione delle penalita' di mora;
  • f)atti per la revoca delle cauzioni;
  • g)acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine;
  • h)impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri ne' degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP;
  • i)subappalti;
  • j)collaudi definitivi; il Delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art30 · fonte su Normattiva