1. La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e degli ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 228. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 227, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
