1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed e' responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' dei suddetti impegni ed ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta pia vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, da' il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
