1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento. Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati. 2. Fatto salvo l'articolo 30, l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e dei mandati. 3. L'Ordinatore principale assicura la parita' di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art29 · fonte su Normattiva