1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP, da una parte, e uno o piu' paesi terzi vicini, dall'altra. La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP e un'organizzazione regionale. 2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o piu' paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art7 · fonte su Normattiva