Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:

  • a)alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarita' dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
  • b)alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonche' all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP;
  • c)all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni;
  • d)alla promozione della sicurezza alimentare;
  • e)al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinita' e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
  • f)allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli piu' efficace della soluzione nazionale;
  • g)all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonche' tra Stati ACP e paesi terzi vicini;
  • h)all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi;
  • i)ad ogni sostegno all'integrazione regionale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art103 · fonte su Normattiva