1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione puo' essere o legata agli investimenti o generale. 2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare:

  • a)la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo;
  • b)studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti;
  • c)aiuto nella preparazione dei dossier;
  • d)aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori;
  • e)aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature;
  • f)presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
  • a)assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati;
  • b)organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese;
  • c)invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati;
  • d)fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione;
  • e)organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati;
  • f)studi settoriali;
  • g)studi sulle prospettive e sulle possibilita' di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalita';
  • h)informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunita' e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art6 · fonte su Normattiva