[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

[2]La Repubblica Italiana e il regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; desiderando concludere un nuovo trattato per la reciproca estradizione delle persone imputate o condannate per reati, hanno convenuto quanto segue:

[4]Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi ed alle condizioni specificate nel presente Trattato, qualunque persona che, essendo accusata o condannata per uno dei reati di cui all'art. 2, commesso nell'ambito della giurisdizione di una Parte, si trovi nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art1 · fonte su Normattiva