[1]1. Il presente Trattato sara' ratificato, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra non appena possibile. Esso entrera' in vigore tre mesi dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Trattato si applichera' ad ogni reato contemplato nell'articolo 2, commesso prima o dopo la sua entrata in vigore; tuttavia, l'estradizione non sara' accordata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato che non fossero considerati reati, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, all'epoca in cui furono perpetrati. 3. All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1873 cessera' di avere effetto tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana. 4. Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciare il presente Trattato in ogni momento, dandone notifica all'altra Parte per via diplomatica e, in tal caso, il Trattato cessera' di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Trattato: Fatto in duplice copia a Firenze il 12 marzo 1986, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Per il Regno Unito Repubblica Italiana di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

[2]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art19 · fonte su Normattiva