ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Desiderando fornire nella piu' ampia misura mutua assistenza nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato; Riconoscendo la necessita' di intensificare la loro collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA (1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato. (2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra fonte, ne' impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente assistenza in base ad altri accordi o intese.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art1 · fonte su Normattiva