1. Il presente Trattato si applichera':
- a)per il Regno Unito:
- i)alla Gran Bretagna ed all'Irlanda del Nord, alle isole della Manica ed all'isola di Man;
- ii)a qualunque altro territorio delle cui relazioni internazionali il Regno Unito abbia la responsabilita', ed al quale il Trattato sara' stato esteso mediante accordo tra le Parti contraenti contenuto in uno Scambio di Note;
- b)alla Repubblica Italiana. 2. La richiesta di estradizione da parte della Repubblica Italiana di una persona che si trovi in uno dei territori a cui il presente Trattato sia stato esteso ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, puo' essere avanzata al Governatore od altra autorita' competente di tale territorio, che potra' prendere direttamente la relativa decisione o deferire la questione al Governo del Regno Unito. 3. All'applicazione del presente Trattato ad ogni territorio, al quale ne sia stata decisa l'estensione ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, potra' essere posto termine da ciascuna delle Parti contraenti in ogni momento, mediante notifica per via diplomatica; in tal caso, il Trattato cessera' di avere effetto per tale territorio sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
