Le autorita' della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tali deposizioni, dichiarazioni o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano autenticati:

  • a)nel caso di mandato, con la firma, o nel caso di ogni altro documento originale, con la certificazione di un magistrato o altra competente autorita' della Parte richiedente; o, nel caso di copie, con la certificazione che la copia e conforme all'originale, nonche' b) col giuramento di testimoni o col sigillo ufficiale del Ministero competente della Parte richiedente, o in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art11 · fonte su Normattiva