[1]Articolo VIII.

[2]1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sara' considerato come debitamente certificato conforme e autenticato. 2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiedera' il complemento di informazioni necessarie e potra' stabilire un termine per ottenerle.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artviii · fonte su Normattiva