[1]Articolo XV
[2]1. - Le autorita' della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tale deposizione, dichiarazione o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano debitamente autenticati. 2. - Ai fini del presente Trattato un documento sara' considerato debitamente autenticato se in esso figura:
- a)nel caso di mandato, la firma o, nel caso di ogni altro documento originale, la certificazione di un magistrato o altra competente autorita' della Parte richiedente; o nel caso di una copia, la certificazione che e' la copia conforme dell'originale, nonche'
- b)il giuramento di testimoni o il sigillo ufficiale del Ministro competente della Parte richiedente. Un documento sara' anche considerato debitamente autenticato in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta. 3. - Ogni deposizione che non sia stata resa sotto giuramento, ma che sia debitamente autenticata, sara' ammessa come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorita' sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
