La domanda di estradizione sara' inviata per via diplomatica. Essa sara' accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza, emesso nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo in cui sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il piu' esattamente possibile. Vi sara' inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche', nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identita'. Trattandosi di imputato, sara' inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avra' luogo soltanto se, secondo le autorita' dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti tali da giustificare il rinvio a giudizio dello individuo nel caso in cui il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto. La domanda di estradizione, nonche' gli atti e i documenti relativi saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art21 · fonte su Normattiva