1. La Parte richiesta, nella misura in cui la sua legge lo permette e a domanda della Parte richiedente, sequestra e consegna alla Parte richiedente le cose ed i beni:

  • a)che possono servire come prova del reato; o
  • b)che sono stati ottenuti come provento del reato e che, al momento dell'arresto della persona richiesta, si trovano in suo possesso o vengono successivamente scoperti. 2. Le cose ed i beni menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo saranno consegnati anche se l'estradizione, essendo stata accordata, non puo' essere eseguita a cagione della morte o della fuga della persona richiesta. 3. Se le cose ed i beni in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima puo', in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti. 4. Saranno fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi su dette cose o beni. Qualora tali diritti esistano, le dette cose ed i beni saranno restituiti alla Parte richiesta senza spese, il piu' presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art14 · fonte su Normattiva