1. La Parte richiesta informera' la Parte richiedente della propria decisione in merito alla domanda di estradizione. In caso di rigetto parziale o totale, ne saranno fornite le motivazioni. 2. Se l'estradizione e concessa, la persona da estradare sara' avviata dalle autorita' della Parte richiesta ad un luogo conveniente di partenza dal territorio di questa Parte, secondo le indicazioni della Parte richiedente. 3. Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Articolo, se la persona richiesta non e stata presa in consegna alla data stabilita, essa sara' rilasciata dopo trenta giorni. La Parte richiesta puo' rifiutare la sua estradizione per il medesimo reato. 4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una Parte contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, essa ne dara' notizia all'altra Parte. In tal caso, le due Parti concorderanno una nuova data per la consegna e si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art13 · fonte su Normattiva