1. - In caso di estradizione, lo Stato richiesto sequestra e consegna tutti gli oggetti provenienti dal reato, o che possano servire quali mezzi di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente. 2. - La consegna puo' essere effettuata anche se l'estradizione non possa aver luogo a causa della evasione o della morte della persona richiesta. Tuttavia, se la morte della persona richiesta e' sopravvenuta prima della condanna, la consegna degli oggetti menzionati al par. 1, non e' effettuata se non alla condizione che, nello Stato richiesto, non vi siano terzi che vantino diritti su detti oggetti. 3. - Lo Stato richiesto, se lo ritiene necessario per un procedimento penale, puo' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati, ovvero consegnarli a condizione che vengano restituiti. 4. - I diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquisito su tali oggetti sono in ogni caso fatti salvi; ove tali diritti esistano, gli oggetti debbono essere restituiti, al piu' presto possibile e senza spese, allo Stato richiesto.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art12 · fonte su Normattiva