1. Una persona estradata non potra' essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una sentenza o misura detentiva per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia quello per il quale e stata estradata, ne' essere soggetta ad altra restrizione della sua liberta' personale eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dal suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato. 2. Una persona non potra' essere riestradata verso un terzo Stato, eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dalla data del suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato. 3. La Parte richiedente puo', tuttavia, prendere tutte le misure necessarie per allontanare la persona dal proprio territorio, o tutte le misure necessarie, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, ivi incluso il procedimento in contumacia, per impedire gli effetti della prescrizione. 4. Qualora la descrizione del fatto addebitato subisca variazioni nel corso del procedimento, la persona estradata potra' essere processata o condannata solo nella misura in cui si dimostri che il fatto addebitato, secondo la nuova descrizione, configuri, nei suoi elementi costitutivi, un reato che avrebbe consentito l'estradizione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
