• 1)Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
  • 2)Se l'estradizione non e' concessa in applicazione del paragrafo 1) del presente Articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, sottoporra' il caso, secondo la propria legge nazionale, alle Autorita' competenti, al fine dell'instaurazione di un procedimento penale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art4 · fonte su Normattiva