Art. 6 (Trattato)
FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovra' fornire gli elementi utili. La Parte richiesta comunichera' senza indugio il seguito dato alla domanda e successivamente la decisione finale. 2. L'estradizione potra' parimenti essere rifiutata:
- a)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
- b)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del tipo di reato di cui trattasi quando e' commesso fuori dal territorio di tale ultima Parte.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
