• 1)L'estradizione non sara' accordata se la persona richiesta, al momento della domanda, e' gia' stata od e' perseguita nel territorio della Parte richiesta per il reato per il quale l'estradizione e domandata.
  • 2)Se nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento o se la stessa stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sara' differita sino alla conclusione del processo ed all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art5 · fonte su Normattiva