caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003
caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11~accordo-art8 · fonte su Normattiva