Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione.

Testo vigente dal 1 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;170~accordo-art7 · fonte su Normattiva