Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte. Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art8 · fonte su Normattiva