delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 19 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;11~accordo-art16 · fonte su Normattiva