[1]Durata

[2]Il presente Accordo sara' valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 19 novembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art16 · fonte su Normattiva