[1]Oneri materiali e finanziari
[2]1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti:
- a)la delegazione della Parte ospite sosterra' le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante;
- b)la Parte ospitante sosterra' le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantira' le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione. 2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d'urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si fara' carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d'urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovra' essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante. 3. Ciascuna Parte si fara' carico delle spese sostenute per il trasferimento o l'evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.
Testo vigente dal 15 febbraio 2017
