[1]Organizzazione e attuazione

[2]1. Ciascuna Parte indichera' una struttura deputata all'attuazione del presente Accordo. 2. Ciascuna struttura dovra' operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della difesa. 3. Le strutture definiranno le modalita' di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali a lungo termine, indicando le date delle attivita' di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo. 4. L'organizzazione e l'esecuzione di attivita' concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della difesa nazionale della Repubblica dell'Angola ed al Ministero della difesa della Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario. 5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art4 · fonte su Normattiva