[1]Articolo VI: Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sara' responsabile delle spese di propria competenza, in particolare: a. le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante; b. le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e alloggio; c. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e/o evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria di emergenza durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;135~accordo-artvi · fonte su Normattiva