[1]ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria,
[2]- animate dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del porto di Trieste da parte dell'Austria ed in considerazione dell'importanza del porto di Trieste per l'approvvigionamento dell'Austria; - tenuto conto della necessita' di integrare le disposizioni contenute nella Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934 e quelle contenute nell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955; hanno convenuto quanto segue:
[3]ARTICOLO 1 Libero transito
[4]1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Austria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica. 2. Le concessioni necessarie per il libero transito attraverso il porto di Trieste degli olii minerali e dei loro derivati sono rilasciate per la maggior durata consentita e nei tempi piu' favorevoli legalmente possibili. 3. Per i depositi di olii minerali destinati ad alimentare il rifornimento dell'Austria, nei limiti in cui assolvono a tale compito, e' accordata l'esenzione dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva. 4. Il Governo italiano prendera' le misure opportune per facilitare, nel rispetto della normativa vigente, le operazioni doganali per gli olii minerali ed i loro derivati, destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste.
Testo vigente dal 25 marzo 1987
