[1]utilizzazione del porto di Trieste

[2]1. Le due Parti contraenti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera Federale per l'Economia austriaca, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, nell'ambito del Comitato di contatto marittimo portuale tra Trieste e l'Austria, in vista di promuovere una maggiore utilizzazione del porto di Trieste da parte delle imprese austriache. 2. A tal fine, le competenti Autorita' austriache svolgono anche ogni opportuna azione di informazione per rafforzare l'interesse degli operatori austriaci all'utilizzazione del porto di Trieste 3. L'Ente Autonomo del Porto di Trieste d'intesa con le Parti interessate concede ogni possibile facilitazione per la promozione del traffico di transito da e per l'Austria prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art5 · fonte su Normattiva