[1]ferroviario e stradale

[2]1. Le F.S. e le OBB approfondiscono la collaborazione, prevista dall'Accordo del 22 ottobre 1955, per dare ulteriore incremento al volume delle merci in transito. 2. Entrambe le Parti si adoperano inoltre affinche' da parte delle F.S. e delle OBB vengano adottate anche nei settori tecnico ed operativo misure per la promozione del traffico di merci attraverso il porto di Trieste. 3. Come misura atta a promuovere in maniera particolare il porto di Trieste l'Austria e' disposta, nell'ambito di un nuovo regolamento della procedura di autorizzazione per i trasporti merci su strada, a concedere un proprio contingente di licenze singole per Trieste.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art4 · fonte su Normattiva