provvisoria Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione ed il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avra' diritto ad un'equa rimunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14. Una Parte contraente puo' stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art13 · fonte su Normattiva