dell'esercizio del diritto di costitutore
- 1)(Interesse pubblico) Salvo specifiche disposizioni previste dalla presente Convenzione, nessuna Parte contraente puo' limitare il libero esercizio di un diritto di costitutore se non per motivi di interesse pubblico.
- 2)(Equa rimunerazione) Quando tale limitazione ha come effetto di consentire a terzi di esercitare una qualunque delle attivita' per cui e' necessaria l'autorizzazione del costitutore, la Parte contraente interessata deve adottare tutte le misure necessarie affinche' il costitutore riceva un'equa rimunerazione.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
