del diritto di costitutore
- 1)(Attivita' relative al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le seguenti attivita' compiute in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta:
- i)produzione o riproduzione,
- ii)condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
- iii)offerta in vendita,
- iv)vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione,
- v)esportazione,
- vi)importazione,
- vii)detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati.
- b)Il costitutore puo' subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni.
- 2)(Attivita' relative al prodotto della raccolta) Con riserva degli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
- 3)(Attivita' relative ad alcuni prodotti) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varieta' protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2) mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta.
- 4)(Eventuali attivita' addizionali) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta anche per altre attivita' che non siano quelle menzionate ai punti i) a vv) del paragrafo 1)a).
- 5)(Varieta' derivate ed alcune altre varieta') a) Le disposizioni dei paragrafi 1) a 4) si applicano anche
- i)alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa non sia a sua volta una varieta' essenzialmente derivata,
- ii)alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente all'articolo 7 e
- iii)alle varieta' la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varieta' protetta.
- b)Ai fini di capoverso a)i), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta' ("varieta' iniziale") quando
- i)deriva principalmente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua volta e' principalmente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varieta' iniziale,
- ii)si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e
- iii)salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale.
- c)Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonare, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varieta' iniziale, retroincroci o trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
