Art. 9 (Convenzione) — Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa puo' essere limitato soltanto per motivi d'interesse pubblico. Se questa limitazione avviene allo scopo d'assicurare la diffusione di nuove varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinche' il costitutore o il suo avente causa riceva una equa rimunerazione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
