al diritto di costitutore

  • 1)(Eccezioni obbligatorie) Il diritto di costitutore non si estende:
  • i)ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali,
  • ii)ad atti compiuti a titolo sperimentale e
  • iii)ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varieta' nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 14.5), ad atti di cui all'articolo 14.1) a 4), compiuti rispetto a tali altre varieta'.
  • 2)(Eccezione facoltativa) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, ogni Parte contraente puo' restringere entro limiti ragionevoli e con riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto di costitutore nei riguardi di qualsiasi varieta' al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprieta', per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprieta', la varieta' prodotta o una varieta' di cui all'articolo 14.5 a)i) o ii).

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art15 · fonte su Normattiva