per la protezione

  • 1)(Criteri cui ottemperare) a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varieta' e':
  • i)nuova
  • ii)distinta
  • iii)omogenea e
  • iv)stabile.
  • 2)(Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non puo' essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varieta' venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, che il costitutore abbia adempiuto alle formalita' previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio e' stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art5 · fonte su Normattiva