per la protezione
- 1)(Criteri cui ottemperare) a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varieta' e':
- i)nuova
- ii)distinta
- iii)omogenea e
- iv)stabile.
- 2)(Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non puo' essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varieta' venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, che il costitutore abbia adempiuto alle formalita' previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio e' stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
