e specie che devono essere protetti

  • 1)(Stati gia' membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che e' vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
  • i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,
  • ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
  • 2)(Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non e' vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
  • i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e,
  • ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art3 · fonte su Normattiva