e specie che devono essere protetti
- 1)(Stati gia' membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che e' vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
- i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,
- ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
- 2)(Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non e' vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
- i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e,
- ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
