nazionale

  • 1)(Trattamento) I cittadini di una Parte contraente nonche' le persone fisiche aventi il proprio domicilio sul territorio di detta Parte contraente e le persone giuridiche aventi la propria sede su detto territorio godono, sul territorio di ognuna delle altre Parti contraenti, per quanto attiene al conferimento ed alla protezione dei diritti del costitutore, del trattamento che le leggi di tale altra Parte contraente accordano o accorderanno in seguito ai suoi cittadini e questo senza pregiudizio per i diritti previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento da parte dei suddetti cittadini e delle suddette persone fisiche o giuridiche, delle condizioni e formalita' imposte ai cittadini di tale altra Parte contraente. 2 ("Cittadini") Ai fini del paragrafo precedente si intende per "cittadini", quando la Parte contraente e' uno Stato, i cittadini di detto Stato e, quando la Parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, i cittadini di uno qualsiasi dei suoi Stati membri.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art4 · fonte su Normattiva