relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare
- 1)(Notifica iniziale) All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale
- i)la propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche'
- ii)l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applichera' le disposizioni della presente Convenzione nel momento in cui ne sara' vincolato.
- 2)(Notifica delle modifiche) Ogni Parte contraente notifichera' senza indugio al Segretario generale
- i)ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche'
- ii)ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ed altri generi e specie vegetali.
- 3)(Pubblicazione di informazioni) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su
- i)la legislazione che disciplina i diritti di costitutore ed ogni modifica di tale legislazione, nonche'
- ii)l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1)ii) ed ogni estensione menzionata al paragrafo 2)ii).
Testo vigente dal 20 aprile 1998
