relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare

  • 1)(Notifica iniziale) All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale
  • i)la propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche'
  • ii)l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applichera' le disposizioni della presente Convenzione nel momento in cui ne sara' vincolato.
  • 2)(Notifica delle modifiche) Ogni Parte contraente notifichera' senza indugio al Segretario generale
  • i)ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche'
  • ii)ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ed altri generi e specie vegetali.
  • 3)(Pubblicazione di informazioni) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su
  • i)la legislazione che disciplina i diritti di costitutore ed ogni modifica di tale legislazione, nonche'
  • ii)l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1)ii) ed ogni estensione menzionata al paragrafo 2)ii).

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art36 · fonte su Normattiva