- 1)(Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione.
- 2)(Possibilita' di deroga) a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione e' parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varieta' di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprieta' industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facolta' di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varieta'.
- b)Ogni Stato che si avvale di tale facolta' ne dara' notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potra' ritirare in ogni momento detta notifica.
Testo vigente dal 20 aprile 1998
