• 1)(Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione.
  • 2)(Possibilita' di deroga) a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione e' parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varieta' di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprieta' industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facolta' di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varieta'.
  • b)Ogni Stato che si avvale di tale facolta' ne dara' notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potra' ritirare in ogni momento detta notifica.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art35 · fonte su Normattiva