Art. 18 (Annesso A)
1. Le Parti contraenti possono formulare una riserva, alle condizioni previste all'articolo 29 della presente Convenzione per quanto concerne l'accettazione dei libretti ATA per il traffico postale. 2. Nessuna altra riserva e' ammessa al presente Annesso.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
