[1]- Riserve

[2]1 Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non configura in quanto reati in conformita' al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6 a 8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5. 2 Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione, dichiarare che si avvale della riserva figurante all'articolo 17, par. 2. 3 Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che puo' rifiutare una richiesta di reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, par. 1 qualora la domanda riguardi un reato che la Parte richiesta considera delitto politico. 4 Uno Stato non puo', in applicazione dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, formulare riserve a piu' di cinque disposizioni menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva e' ammessa. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 saranno considerate come una sola riserva.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art37 · fonte su Normattiva