[1]BANCA ASIATICA PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ACCORDO ISTITUTIVO

[2]Gli Stati a nome dei quali e' firmato il presente Accordo convengono quanto segue: considerando l'importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conseguenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri shock esterni nel contesto della globalizzazione; riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture nell'espandere la connettivita' della regione e nel migliorare l'integrazione regionale, consentendo cosi' di promuovere la crescita economica e sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici, e contribuire al dinamismo dell'economia globale; consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (denominata di seguito «Banca») consentira' di soddisfare in modo piu' adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia; convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture come la Banca contribuira' a mobilitare risorse supplementari urgenti all'interno e all'esterno dei confini dell'Asia e a eliminare gli ostacoli che le singole economie asiatiche incontrano per il loro finanziamento, e fara' da complemento all'operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia; hanno convenuto di istituire la Banca, che operera' come segue:

[3]Art. 1. Scopo

[4](1) Lo scopo della Banca e' di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettivita' delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo. (2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art1 · fonte su Normattiva