[1]Rinunce

[2](1) La Banca puo', a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunita' ed esenzione conferiti in virtu' del presente capitolo, secondo le modalita' e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art52 · fonte su Normattiva