[1]Approvazione tacita

[2]Ogni qualvolta e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione e' considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art56 · fonte su Normattiva