[1]Firma e deposito

[2](1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015. (2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art57 · fonte su Normattiva